mercoledì 25 febbraio 2015

GARANTE DELLA PRIVACY - LA PRIVACY E LA MOROSITA' DEL CONDOMINO SENTENZA 20 MARZO 2014

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato in data 13 dicembre 2013 dall'avv. XY nei confronti della Marcante s.n.c. di Sandra Marcante & C., in qualità di amministratore del Condominio di Via S. Antonio 14 – Milano e dell'avv. Stefano Pieri, in qualità di legale del citato Condominio, con il quale, lamentando di aver ricevuto da parte del Condominio avvisi di pagamento contenenti importi non dovuti o comunque illegittimamente ripartiti con riferimento alle spese condominiali ordinarie relative agli esercizi 2011-2012 e 2012-2013 e residue spese straordinarie ed inoltre che le due diffide di pagamento, datate 18 dicembre 2012 e 19 febbraio 2013 inviate dall'avv. Stefano Pieri, su incarico del citato Condominio, sarebbero state indebitamente trasmesse per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano al quale il ricorrente è iscritto, si è opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano; il ricorrente ha inoltre avanzato richiesta di cancellazione e di blocco, sostenendo la illiceità e inesattezza dei dati trattati, non avendo i citati titolari fornito alcuna giustificazione delle somme pretese, comunque ritenute inesatte, opponendosi altresì alla comunicazione, ritenuta illecita, delle informazioni riguardanti una sua presunta morosità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 10 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; (.....)

Nessun commento: