venerdì 27 febbraio 2015

GARANTE DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DI UN CONDOMINIO - 19 GIUGNO 2014

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice")
Visto il reclamo con il quale il sig. KW ha lamentato l'avvenuta comunicazione a terzi, da parte del geom. XY, di informazioni personali a lui riferite in assenza del suo previo consenso;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
PREMESSO
1. Con reclamo del 28 maggio 2013, il sig. KW, dipendente di JJ S.p.A., ha lamentato che il geom. XY, in data 17 gennaio 2013, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio "YY", sito in Sacile (PN), aveva inviato una comunicazione alla sua datrice di lavoro affinché lo sollecitasse –"tramite il capo reparto"– a versare la somma di euro 763,22, da lui dovuta per spese condominiali non onorate.
Il reclamante ha sostenuto che tale comunicazione era avvenuta a sua insaputa e che, in ragione del suo invio presso la sede lavorativa e del particolare tipo di indirizzo utilizzato (XX@XX.XX), non collegato ad uno specifico ufficio della società, erano potuti venire a conoscenza della sua esposizione debitoria non solo il suo datore di lavoro, ma anche tutti i suoi colleghi.
Pertanto, nel ritenere che il comportamento osservato dal geom. XY fosse in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, il reclamante ha concluso chiedendo la declaratoria di illiceità del trattamento dei suoi dati personali.
2. A seguito di apposite richieste di informazioni formulate dall'Ufficio (prot. nn. 18425 del 17 luglio 2013 e 24310 del 2 ottobre 2013), il geom. XY, con nota del 21 ottobre 2013, ha ammesso la circostanza, affermando che "per un mero disguido di segreteria", dovuto alla sua temporanea assenza dallo Studio ("Studio XY"), la comunicazione era stata inviata "direttamente al datore di lavoro anziché al sig. KW" personalmente (cfr. nota del geom. XY del 21 ottobre 2013, prot. n. 26681).
Nel merito, il geom. XY ha precisato che tale comunicazione era stata effettuata su specifica richiesta del sig. QQ, condomino del Condominio "YY" e proprietario dell'appartamento locato al sig. KW, il quale era desideroso di ottenere le somme che, stante l'inadempimento di quest'ultimo, sarebbe stato costretto ad anticipare personalmente al Condominio stesso.(......)

Nessun commento: